La rapida evoluzione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 richiede che si forniscano alcune utili indicazioni per l’espletamento delle attività professionali in coerenza con le indicazioni del Ministero della Salute e con le disposizioni del Governo anche a tutela della salute dei pazienti che si affidano a noi nonché della nostra. Ricordiamo che fino al 3 aprile 2020 tutto il territorio nazionale è sottoposto alle medesime misure urgenti per il contenimento del contagio.
In ragione di quanto previsto nelle disposizioni ministeriali, l’obiettivo delle varie indicazioni non è il rischio zero (ottenibile solo con un rigido isolamento), ma la gestione del rischio nei termini di ridurre le probabilità di diffusione e contagio. Nell’attuale situazione di emergenza, rispetto alle norme operative si ritiene inutile distinguere tra attività erogata in regime pubblico o privato, e quanto previsto per la sanità pubblica va esteso anche per quella privata a tutela dell’interesse della collettività.
Nelle STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE, come ospedali, case di cura, RSA ed ambulatori, compresi gli enti che effettuano unicamente attività domiciliare il fisioterapista deve attenersi alle indicazioni fornite dalla Direzione Sanitaria al fine di ottemperare al corretto svolgimento delle proprie funzioni.
Le indicazioni sotto riportate possono comunque essere un utile orizzonte di riferimento in caso di ridotte o assenti indicazioni.
Negli STUDI PROFESSIONALI, SINGOLI O ASSOCIATI è il titolare dello studio che deve redigere ed attuare, sotto la propria responsabilità, le procedure idonee a garantire la salvaguardia della salute propria e delle persone che accedono allo studio. L’erogazione della cura è condizionata all’adozione di misure preventive e organizzative in linea con le disposizioni vigenti e le indicazioni dell’OMS.
Va altresì garantita la programmazione degli appuntamenti in maniera tale da evitare la sosta di più persone nelle sale di attesa e loro eventuali accompagnatori. In ogni caso: si richiama l’attenzione sulla scrupolosa ottemperanza alle misure previste dall’art. 3, comma 1 del D.P.C.M. 9 marzo 2020.
- lett. a): attenersi alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni;
- lett. d): gestione di pazienti con sintomatologia respiratoria e febbre;
- lett. e):esposizone delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie
- lett. h): messa a disposizione di disinfettanti per l’igiene delle maniIn tutti i setting assistenziali di interesse fisioterapico (studio professionale, ambulatorio, strutture ex art. 26, strutture di ricovero ordinario, strutture socioassistenziali, RSA, …) valgono comunque le regole generali contenute in questo documento.
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suggerimenti-COVID19-per-fisioterapisti-congiunto-AIFI-CDA-OrdiniTSRMPSTRP-10-marzo-2020-def