“Associazione Gravi Cerebrolesioni Acquisite Milano ” Organizzazione di volontariato
Art.1 – Costituzione
Articoli 1– E’ costituita l’organizzazione di volontariato denominata “Associazione Gravi Cerebrolesioni Acquisite Milano”, che in seguito sarà denominata “organizzazione “.
L’organizzazione è costituita in conformità al dettato della Legge Regionale 1/08 e della Legge quadro del Volontariato 266/91, che le attribuisce la qualificazione di “Organizzazione di volontariato”,
1.2 – I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’organizzazione stessa.
1.3 – La durata dell’organizzazione è illimitata.
1.4 – L’organizzazione ha sede a Milano in Via Teodosio 4.
Il Consiglio direttivo, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia.
Lo spostamento della sede all’interno dello stesso comune non implica modifica statutaria.
Art. 2 – Scopi
2.1 – L’Organizzazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, ha lo scopo di rispondere ai bisogni sociali, all’assistenza e alla riabilitazione delle persone con disabilità acquisita dovuta a Lesione Cerebrale Acquisita, a Milano e nel territorio della Regione Lombardia, per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzanti nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 3 .
Art. 3 – Finalità
3.1 – L’organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi, e attraverso l’attività gratuita dei Soci, si propone di:
- promuovere l’inclusione sociale delle persone con lesioni cerebrali acquisite, favorendo l’acquisizione del maggior livello di autonomia e crescita personale possibile.
- sostenere tutte le forme di partecipazione attiva per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone con Gravi Lesioni cerebrali acquisite.
- incoraggiare e stimolare la ricerca tecnologica delle nuove tecnologie per favorire il rientro sociale delle persone con Gravi Lesioni cerebrali acquisite
- operare per lo sviluppo applicato delle nuove tecnologie nelle discipline inerenti la cura e la riabilitazione di tali soggetti.
- fornire supporto informativo, di assistenza e sostegno tecnico, psicologico, legislativo e legale ai soggetti ed alle loro famiglie.
- promuovere la ricerca costante finalizzata al mantenimento in vita, recupero cognitivo e funzionale per i pazienti in stato vegetativo.
- acquisire ed aggiornare periodicamente dati statistici inerenti gli sviluppi delle patologie e casistiche a livello regionale, nazionale e internazionale.
- stimolare l’intervento pubblico, privato ed il volontariato, rivolto verso pazienti e famiglie in particolare stato di disagio ambientale e socio-economico.
- proporre il miglioramento delle dotazioni tecnico-strumentale e dell‘organizzazione dei Centri di rianimazione e di riabilitazione e delle strutture territoriali dedicate alla riabilitazione delle Gravi Cerebrolesioni Acquisite
- organizzare corsi di preparazione specifica per volontari ospedalieri o che operano sul territorio nel campo delle GCA
- istituire borse di studio per aggiornamento e ricerca indirizzate al personale tecnico sanitario interessato.
- patrocinare ed organizzare convegni, seminari e corsi di preparazione specifica attinenti a tematiche del soggetto neuroleso.
- curare la pubblicazione di materiale scientifico e divulgativo.
- promuovere attraverso i mezzi di informazione campagne preventive e di sensibilizzazione della patologia traumatica cranio-encefalica e delle GCA in generale.
- provvedere al reperimento di mezzi finanziari da destinare alle attività suddette.
- stipulare e sottoscrivere convenzioni con Università Italiane e Straniere, Enti Pubblici e Privati ed altre istituzioni Nazionali ed Internazionali per il conseguimento dei punti suddetti
3.2 – Al fine di svolgere le proprie attività l’organizzazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.
3.3 – L’organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 4 – Aderenti all’organizzazione
4.1 – Sono aderenti dell’organizzazione coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari). Sono Previsti Soci Sostenitori coloro che versano volontariamente una quota maggiore di quella minima.
Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l’adesione di sostenitori, che forniscono un sostegno economico alle attività dell’organizzazione, nonché nominare “aderenti onorari” persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’organizzazione.
Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all’elettorato attivo e passivo, senza regime preferenziale per categorie aderenti, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organismi direttivi dell’organizzazione
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’organizzazione.
4.2 – Il numero degli aderenti è illimitato.
4.3 – Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.
4.4 – Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti:
4.4.1 – Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’organizzazione.
4.4.2 – L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l’iscrizione del registro degli aderenti dell’organizzazione.
4.4.3 – Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’organizzazione.
4.4.4 – Gli aderenti cessano di partecipare all’organizzazione per:
- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso;
- decesso;
- comportamento contrastante con gli scopi statuari;
- persistente violazione degli obblighi statuari.
4.4.5 – L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E’ ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
Art. 5 – Diritti e doveri degli aderenti
5.1 – Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’assemblea convocata per l’approvazione del preventivo. La quota associativa, se prevista, è annuale e intrasmissibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio consuntivo dell’esercizio di riferimento.
5.2 – Gli aderenti hanno il diritto di :
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare ;
- conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- consultare i verbali dell’assemblea, del consiglio direttivo e di ogni altro organo dell’organizzazione e farne copia a proprie spese;
- partecipare alle attività promosse dall’organizzazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento;
5.3 – Gli aderenti sono obbligati a:
- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare il contributo stabilito dall’assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’organizzazione.
5.4 – Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’assemblea.
Le attività degli aderenti sono incompatibili, con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione.
Art. 6 – Patrimonio – Entrata
6.1 – Il patrimonio dell’Organizzazione è costituito:
– da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
– eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze in bilancio di bilancio;
– da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ed incremento del patrimonio;
6.2 – Le entrate delle organizzazioni sono costituite da:
– contributi degli aderenti per le spese dell’organizzazione;
– contributi di privati;
– contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche;
– contributi di organismi internazionali;
– donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall’incremento del patrimonio;
– rimborsi derivanti da convenzioni;
– rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo;
– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
– fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
– ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.
6.2.1 – I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
6.3- Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o di altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).
6.4 – E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
6.4.1 – E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta alla legge;
6.4.2 – La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa morte e non rivalutabilità della stessa.
Art. 7 – Organi Sociali dell’organizzazione
7.1 – E’ prevista la libera eleggibilità degli organi amministrativi secondo il principio del voto singolo (articolo 2532, comma 2, del codice civile) nel rispetto della sovranità dell’assemblea degli associati.
7.2 – Organi dell’organizzazione sono:
– l’Assemblea degli aderenti;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente.
7.3 – Possono essere inoltre costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Garanti
- Il Comitato Tecnico Scientifico.
Art. 8 – Assemblea degli aderenti
8.1 – L’assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’organizzazione.
8.2 – L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell’organizzazione.
8.3 – La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’organizzazione.
8.4 – La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo di aderenti: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
8.5 – L’assemblea ordinaria viene convocata per:
– l’approvazione del programma e del bilancio di previsione per l’anno successivo;
– l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell’anno precedente;
– l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
Altri compiti dell’Assemblea sono:
– eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
– eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
– eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
– eleggere Il Comitato Tecnico Scientifico (se previsto);
– approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
– ratificare i provvedimenti di competenza dell’assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
– fissare l’ammontare del contributo per l’esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell’organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.
Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.
8.6 – L’assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell’organizzazione.
8.7 – L’avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l’ordine del giorno. L’assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia di quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.
8.8 – In prima convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Al voto è ammessa una sola delega sul totale degli aderenti.
8.9 – Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’organizzazione, sono richieste le maggioranze indicate nell’art.15.
Art. 9 – Il Consiglio Direttivo
9.1 – Il Consiglio Direttivo è delegato dall’assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti. Resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere rieletti fino ad un massimo di tre mandati. (Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive).
9.2 – Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente (o più Vice Presidenti)
9.3 – Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consuntivo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
9.4 – Compete al Consiglio Direttivo:
– compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
– fissare la norme per il funzionamento dell’organizzazione;
– sottoporre all’approvazione dell’assemblea il bilancio preventivo probabilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivi all’anno interessato;
– determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
– eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
– nominare il segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
– accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
– deliberare in merito all’esclusione degli aderenti;
– ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
– assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipazione a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo;
– nominare all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.
Il Consiglio Direttivo può delegare al presidente o ad un Comitato Esecutivo l’ordinaria amministrazione. Le riunioni dell’eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito registro.
Art. 10 – Presidente
10.1 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti, resta in carica due anni e può essere rieletto fino ad un massimo di tre mandati.
10.2 – Il Presidente:
– ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’organizzazione nei confronti di terzi e in giudizi;
– è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanzate;
– ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’organizzazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e Amministrativa;
– convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato esecutivo;
– in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ad a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
Art. 11 – Collegio dei Revisori legali
L’assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori Legali (organo facoltativo), costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge l’impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
Il Collegio:
– elegge tra i suoi componenti il Presidente;
– esercita i poteri e le funzioni previsti dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
– agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
– può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
riferisce annualmente all’assemblea con le relazioni scritte trascritte nell’apposito registro dei Revisori dei Conti.
Art. 12 – Collegio dei Probiviri
L’assemblea può eleggere un Collegio dei Proboviri (organo facoltativo) costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.
Il Collegio:
– ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
Art. 13 – Comitato Tecnico Scientifico
L’assemblea può eleggere un Comitato Tecnico Scientifico (organo facoltativo) costituito da tre o più componenti, scelti anche tra i non aderenti.
Il Comitato Tecnico-scientifico è di nomina consiliare. I suoi membri possono essere Consiglieri, Soci e figure esterne all’Associazione.
Sono compiti del Comitato esaminare e studiare temi e problemi che gli verranno sottoposti dal Comitato Direttivo e sottoporre al Consiglio Direttivo stesso le possibili soluzioni.
Ogni singolo componente del Comitato Tecnico-Scientifico potrà essere nominato o destituito in ogni momento in cui il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno; l’intero Comitato, comunque, scadrà unitamente al Consiglio Direttivo che lo nominano.
Art. 14 – Gratuità delle cariche
13.1 – Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’interesse dell’organizzazione.
13.2 – Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Art. 15 – Bilancio
15.1 – Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all’assemblea.
15.2 – Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
15.3 – Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.
15.4 – Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche diretta nel rispetto del Comma 6 Dell’Art. 10 Del D. LGS. 4 Dicembre 1997, N. 460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura o rete di solidarietà.
Art. 16 – Modifiche allo Statuto – Scioglimento dell’organizzazione
16.1 – Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o almeno da un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
16.2 – Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico e analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell’art. 5, comma 4 della Legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni , utili e riserve agli aderenti.
Art. 17 – Norme di rinvio
Per quanto non presente dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n. 266 del 11/08/91, alla legislazione regionale sul volontariato, al D. lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.
Art. 18 – Norme di funzionamento
Le norme di funzionamento, eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi esposto nella sede sociale o per via telematica Gli aderenti possono chiederne copia personale.
L’Associazione può promuovere ed aderire ad iniziative in coordinamento con altre Associazioni o Enti qualora le finalità siano congrue agli scopi dell’Associazione.L’Associazione può inoltre operare per favorire l’integrazione tra le varie componenti del volontariato sociale.
Norma Transitoria
L’Associazione costituitasi in Milano in data 11 01 2017 ,ha nominato il Consiglio Direttivo e il Presidente che resteranno in carica per svolgere i fini propri dell’Associazione fino alla prima convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci, da tenersi entro e non oltre due anni dalla data di costituzione, che provvederà alla rielezione degli Organi Statutari.